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Il nostro statuto

Lo statuto di Biella Cresce APS

Approvato nella Assemblea Straordinaria dell'8 aprile 2022

 

 

Preambolo - Origine dell'Associazione

  1. Su iniziativa di Valeria Rosso, Billia Marisa e Lorenzo Rosso in data 8 Febbraio 2008 venne costituita, mediante scrittura privata, La PROBEACH TEAM ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica), con sede in Quaregna BI in Via per Piatto, 12. Lo Statuto della Associazione è stato registrato presso l’Ufficio della Agenzia delle entrate di Cossato BI in data 11 Febbraio 2008 al repertorio 289 serie 3.
  2. L’Associazione aveva inizialmente lo scopo di praticare e propagandare tutti gli sport in genere, con particolare attenzione alla pallavolo indoor o outdoor. Iscritta nel 2008 alla FIPAV (Federazione Italiana di Pallavolo) cod. 10970035 ed al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presso il CONI di Roma con n° 60933.
  3. In data 26 Febbraio 2016 l’Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica della ragione sociale in SEMPREMEGLIO ACPD (Associazione Culturale Polisportiva Dilettantistica), nonché l’emanazione di un nuovo Statuto che tenesse conto del rinnovato e più ampio impegno sociale. Statuto registrato all’Agenzia delle Entrate di Biella il 21 Marzo 2016 repertorio 693 serie 3. Vengono mantenuti sia l’originaria partita iva che il codice fiscale. Il Registro Nazionale CONI prende atto e attribuisce il nuovo numero 272422.
  4. Infine in data 24 Febbraio 2017 si è provveduto, con una ulteriore Assemblea Straordinaria a modificare la ragione sociale nell’attuale BIELLA CRESCE ACPD ed ad emanare un nuovo Statuto registrato all’Agenzia Entrate di Biella il 7 Marzo 2017 al repertorio 410 serie 3. Partita iva e codice fiscale e numero di registro Coni invariati.
  5. L’Assemblea, in data 8 aprile 2022 ha deliberato la trasformazione in APS e ha approvato il presente statuto adeguato alla disciplina generale di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e sue successive modificazioni e integrazioni.

 

ART. 1 - Denominazione e sede

  1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, Biella Cresce APS, che assume la forma giuridica di associazione.
  2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. L’associazione ha sede legale nel comune di Biella. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2 - Finalità e Attività

  1. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
    d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    g) formazione universitaria e post-universitaria
    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
    i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (visite di istruzione, viaggi studio)
    l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
    u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;

    In particolare l’Associazione si pone come finalità la crescita e sviluppo di una comunità educante in grado di sostenere le future generazioni nel loro sviluppo culturale, cognitivo, psicologico e fisico. I soci sono intesi come i primi costruttori di questa comunità educante e l’associazione metterà in atto tutti i servizi, le attività, le collaborazioni, necessari alla loro informazione, formazione ed interazione. L’associazione favorirà altresì la partecipazione attiva dei soci sia all’interno dell’associazione sia nella società con lo scopo di allargare il più possibile il concetto di Comunità Educante.

    Per il miglior conseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:
    a) indire manifestazioni, gare e concorsi
    b) organizzare corsi di formazione e divulgativi
    c) svolgere attività didattica per il miglioramento delle competenze, abilità e conoscenze dei propri soci e con i propri soci per i terzi
    d) svolgere attività ricreative in favore dei propri Soci, ivi comprese la gestione di un posto ristoro
    e) stabilire ed intrattenere rapporti di collaborazione e partenariato con: istituzioni pubbliche e private, imprese, università, enti pubblici e privati e qualunque altra forma societaria, organizzativa o associativa siano essi italiani o esteri
    f) favorire la conoscenza delle attività dell’associazione da parte di privati ed imprese, promuovendo la ricerca di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali da parte di soggetti terzi
    g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire l’attività degli associati con mezzi di comunicazione e attività editoriali informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia
    h) collaborare con altre Associazioni mediante la promozione di idee e progetti al fine di raggiungere lo scopo sociale
    i) perseguire il benessere della persona attraverso l’armonizzazione ed il riequilibrio di tutte le sue sfere
    j) praticare e promuovere attività didattica, culturale, sportiva, motoria, salutistica e ricreativa legata al potenziamento degli apprendimenti, al riequilibrio del corpo, della mente, dello spirito ed energetico
    k) praticare e promuovere attività di fitness, wellness e crescita personale in tutte le sue forme, come strumento per la realizzazione della persona e per la crescita della coscienza, nei rapporti sociali e collettivi.
  2. Le attività dell’associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati come regolato dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
  3. Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

 

ART. 3 – Attività diverse

  1. L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

 

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1. L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. L’associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
  2. Gli associati sono le persone fisiche maggiorenni che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
  3. L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. Eventuali integrazioni alla procedura di ammissione potranno essere previste in apposito regolamento.
  4. L’organo di amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
  5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
    dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;
    mancato versamento della quota associativa;
    morte;
    esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi tra cui la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto o quelli eventualmente previsti dal Regolamento dell'Associazione.

 

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
  2. Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
    - partecipare alle assemblee, esprimere il proprio voto e proporsi per cariche elettive, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
    - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
    - essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
    - recedere dall’appartenenza all’associazione;
    - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
  3. Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
    rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    rispettare le delibere degli organi sociali;
    partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
    versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito e nelle modalità previste dal regolamento;
    non arrecare danni morali o materiali all’associazione.

 

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

  1. L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati come regolato dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  5. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
  6. L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

 

ART. 8 - Organi sociali

  1. Sono organi dell’associazione:
    - Assemblea degli associati
    - Organo di amministrazione, il consiglio direttivo
    Presidente
    Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
    Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
  2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

 

ART. 9 - Assemblea

  1. L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, se diversamente disposto, da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
  2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
  3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.
  5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
  6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
  7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
  8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato di norma presso la sede dell’associazione.
  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  10. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
  11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti mentre l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
  12. L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  14. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
    nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
    delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    delibera sull'esclusione degli associati;
    delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    approva il regolamento dei soci e/o altri regolamenti ritenuti opportuni o necessari per il corretto svolgimento della vita associativa.
  15. L’Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
    delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
    delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
  16. L’Assemblea si può svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
    che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
    Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione o il soggetto verbalizzante.

 

ART. 10 - Organo di amministrazione

  1. L’organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo ed è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di 7. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  4. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  6. Le adunanze dell'Organo di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
  7. Le adunanze dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
    che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
    Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione o il soggetto verbalizzante.
  8. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
  9. L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
    elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
    predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
    realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
    cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
    accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
  10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 11 - Il Presidente

  1. Il presidente dell’associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
  2. L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
  3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all’anno) e dell’Organo di amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

 

ART. 12 - Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
  2. L’organo di controllo:
    vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
    vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
    esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
    attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

  1. È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

 

ART. 14 - Risorse

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’associazione.

 

ART. 15 – Bilancio d’esercizio

  1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
  3. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria in tempo utile affinché l'organo stesso proceda agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

ART. 16 - Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

 

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

  1. L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

ART. 19 - Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
  2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 20 - Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

  

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del giorno 8 Aprile 2022.

Il Presidente
Lorenzo Rosso

La Segretaria
Marisa Billia

  

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